STATUTE

Associazione Ricreativa Circoli Omosessuali

TITOLO I

Denominazione, Sede e finalità sociali

Art. 1 Denominazione, marchio e Sede

E’ costituita come associazione nazionale di promozione sociale ai sensi dell’art. 148 del DPR 917/1986 (TUIR) l’associazione Associazione Ricreativa Circoli Omosessuali in acronimo «ARCO»

L’associazione ha sede legale in Bologna, via della Salute 8/2/a.

Il trasferimento della sede legale all’interno del territorio della Repubblica Italiana, deliberato dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi, non comporta modifica statutaria.

Il marchio di ARCO (riportato in calce al presente Statuto), e ogni altro marchio e/o nome da essa utilizzati sono patrimonio dell’Associazione nazionale e dei soggetti aderenti ad ARCO dietro concessione e comunque sempre sotto il diretto controllo dell’Ufficio di Presidenza. La cessazione del rapporto associativo di un soggetto aderente determina l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 2 Natura e scopi

I valori fondanti di ARCO sono la promozione dei diritti civili, la lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale, l’inclusione sociale, la laicità delle Istituzioni, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la pace, la tutela dell’ambiente e della salute. ARCO e i suoi circoli affiliati lavorano per la costruzione di una società migliore, laica e democratica, dove le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti ad ogni persona, indipendentemente dalle scelte di orientamento sessuale, della propria identità di genere o di ogni altra condizione personale o sociale; società migliore che garantisca ad ogni individuo il diritto inalienabile al perseguimento della libertà e della felicità, in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente, sociale e naturale.

ARCO è un’organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione e sia per come è organizzata la vita interna. ARCO non persegue finalità di lucro. Gli eventuali utili, fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti, durante la vita dell’Associazione, anche indirettamente, tra i soci; a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta per legge dello Stato. L’Associazione ha durata illimitata.

ARCO ha le seguenti finalità:

  • Affiliare altre associazioni, con analoghe finalità, al fine di creare reti di solidarietà, condividere esperienze, costruire progetti, realizzare spazi ricreativi finalizzati alla crescita personale e sociale dei cittadini e cittadine LGBTI;
  • lavorare nell’ambito dell’informazione, dei media e della cultura della comunicazione per affermare una positiva immagine dell’omosessualità e degli omosessuali nella società, nonché contribuire all’affermazione e allo sviluppo dei diritti civili e delle libertà delle persone LGBTI, in tal senso ARCO favorisce e promuove la massima visibilità delle persone LGBTI ed il loro coming-out;
  • realizzare la carta di intenti sul rapporto tra informazione e omosessualità in collaborazione con gli organismi di settore;
  • contribuire a costruire servizi socio-assistenziali per la comunità LGBTI, in particolar modo per quanto riguarda la salute psicofisica, la lotta alle malattie a trasmissione sessuale e diffondere l’informazione e la conoscenza di esse;
  • produrre materiale editoriale sotto forma di libri, riviste, manifesti, dépliant informativi, gadget, film, siti internet, creazione e/o gestione di canali tv e radio, programmi trasmessi con qualsiasi modalità tecnica e quant’altro venga ritenuto opportuno a perseguire gli scopi dell’Associazione stessa;
  • affermare il diritto alla libertà ed autonomia sessuale degli individui, al rispetto della identità di ciascuno e della possibilità di scegliere un percorso esistenziale e di vita autodeterminato, soddisfacente e felice;
  • lottare contro ogni forma di discriminazione e di repressione favorendo il libero sviluppo della identità umana, senza distinzioni di sesso e orientamento sessuale, razza o etnia, religione, lingua e stato sociale, in ogni sede sociale, politica e giudiziaria;
  • lottare, anche ai sensi degli Art. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, per la tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, intendendo per diritto inviolabile anche la libera manifestazione del proprio mondo affettivo, e per formazione sociale anche l’assetto che due o più persone scelgono liberamente di dare, anche sul piano giuridico, alla propria vita di relazione;
  • favorire momenti di incontro e socializzazione per le persone gay e lesbiche, attraverso l’organizzazione, la gestione o la partecipazione ad attività culturali o ricreative o ludiche o turistiche.
  • organizzare o partecipare a manifestazioni pubbliche;
  • organizzare conferenze e momenti di studio ed approfondimento sulle tematiche relative alle persone lesbiche e gay e ai loro diritti, in particolar modo nel campo della comunicazione e delle relazioni pubbliche.

TITOLO II

Soci

Art. 3 Norme e criteri di adesione

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Possono essere ammessi come soci di ARCO coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell’Associazione. La domanda di ammissione quale socio di ARCO è presentata ad una struttura Affiliata che, accertati la soddisfazione dei requisiti previsti dal presente Statuto, attraverso la presentazione del modulo di autocertificazione insieme con il contestuale pagamento della quota (contributo) sociale procede al rilascio immediato della tessera sociale. ARCO si riserva, per il tramite della struttura affiliata di rifiutare la domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata accettazione della domanda le quote versate dal socio saranno integralmente restituite.

A seguito del rilascio della tessera sociale i soci partecipano immediatamente a pieno titolo all’attività associativa dell’Ente attraverso le suddette Associazioni Affiliate.

Il Tesseramento è unico e nazionale e può prevedere tipologie di tessere con nomi e quote differenti istituite su proposta dell’Ufficio di Presidenza e ratificate dalla Direzione Nazionale; indipendentemente dal tipo di tessera tutti i soci hanno i medesimi diritti all’elezione e alla eleggibilità alle cariche sociali. Al Tesseramento si provvede attraverso le Associazioni Affiliate su delega del Presidente Nazionale il quale, in ogni momento, sentito il parere vincolante dell’Ufficio di Presidenza, può avocarlo a sé ed inibire l’affiliata dal tesseramento. Tale decisione deve essere ratificata entro 30 gg dalla Direzione Nazionale.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti e non sono ammesse iscrizioni a termine.

Tutti i soci per tramite dell’associazione affiliata, secondo i principi di democrazia interna e di libera partecipazione, concorrono alla formazione della volontà di ARCO.

Gli associati hanno diritto a:

  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • contribuire all’elaborazione e al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  • eleggere ed essere eletti negli organismi di direzione, di garanzia e controllo nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.

Gli associati sono tenuti a:

  • versare alle scadenze stabilite la quota associativa;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi statutari dell’Associazione.

Le quote associative o contributi ovvero quote parte del fondo comune, nonché la qualifica di socio, sono intrasmissibili ad eccezione, nei casi imposti dalla Legge, dei trasferimenti a causa di morte; non sono rivalutabili e non sono rimborsabili in nessun caso, tranne nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

ARCO garantisce l’adozione delle misure più rigorose in ordine alla tutela e alla riservatezza dei dati personali in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni e dal GDPR 679/2016

Art. 5 Decadenza, sospensione, esclusione dei soci

Il socio decade per le seguenti ipotesi:

  • per recesso;
  • per causa di morte.
  • per espulsione.

Quando siano ravvisabili casi di incompatibilità con gli scopi generali dell’Associazione, il Socio può essere sospeso o nei casi più gravi espulso.

I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, previsto in apposito regolamento, nel quale siano garantito il diritto al contraddittorio.

Art. 6 Affiliazione

Possono essere affiliati a ARCO le associazioni, i circoli ovvero i club, di carattere culturale, sociale, ricreativo, d’integrazione, ambientale, di viaggio e tempo libero, di cooperazione sociale, le ONLUS, che svolgano senza scopo dilucro, le attività riconducibili o comunque compatibili con l’art. 2 del presente Statuto.

Le modalità di affiliazione, sospensione o espulsione e di partecipazione all’Congresso Nazionale sono stabilite dal presente Statuto, in mancanza dai regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale.

Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie di ARCO, non rispettino regolamenti e delibere degli organismi dirigenti, “ovvero arrechino nocumento materiale a ARCO, dietro idonea motivazione scritta, possono essere sospese in via cautelativa dal Presidente Nazionale sentito il parere vincolante dell’Ufficio di Presidenza. E’ ammesso in ogni caso il ricorso agli organi interni di garanzia. L’espulsione delle Affiliate per essere efficace deve essere sempre deliberata dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Art. 7 Diritti e doveri delle Affiliate

Le Associazioni affiliate promuovono e pubblicizzano le finalità proprie previste nei rispettivi Statuti e quelle previste dal presente Statuto.

Hanno diritto di partecipare alla vita democratica dell’Associazione secondo le norme statutarie e gli eventuali regolamenti.

Ciascuna associazione affiliata mantiene la propria autonomia finanziaria e giuridica. Delle obbligazioni di queste ultime risponde solo l’associazione affiliata che le ha contratte.

Hanno diritto di fruire dei vantaggi derivanti dal riconoscimento ministeriale che ARCO ottiene affiliandosi ad un ente riconosciuto ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 917/86 (Tuir) quando ne sussistono i requisiti di legge.

Le associazioni affiliate sono tenute a:

  • rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi
  • versare alle scadenze stabilite le quote associative;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi statutari dell’associazione.
  • rispettare il principio generale di circolarità dei soci tra le affiliate in relazione al tipo di tessera posseduta, fatti salvi casi specifici stabiliti e autorizzati, di volta in volta, di concerto con gli organismi dirigenti nazionali.

TITOLO III

Organizzazione e Funzionamento

Art. 8 Organismi e funzioni

Sono organismi di governo dell’Associazione: Il Congresso Nazionale;

la Direzione Nazionale; Il Presidente Nazionale; l’Ufficio di Presidenza; Il Collegio di garanzia.

Il Congresso Nazionale ordinario si tiene almeno ogni cinque anni per rinnovare gli organismi di governo dell’Associazione.

Le funzioni di gestione competono al Presidente Nazionale, alla Direzione Nazionale e all’Ufficio di Presidenza.

Le funzioni di controllo, di garanzia e giustizia, competono al Collegio di Garanzia.

Art. 9 Le candidature

Tutte le candidature alle cariche di ARCO devono essere inviate, in conformità a quanto previsto dal regolamento congressuale, all’Ufficio di Presidenza, entro e non oltre le ore 12.00 del 60° giorno precedente alCongresso Nazionale a pena di inammissibilità. Nell’ipotesi di cui all’art. 10, comma quinto, il termine è dimezzato.

Non è consentito presentare candidature a più cariche nell’ambito del medesimo Congresso Nazionale.

Art. 10 Congresso Nazionale: composizione e convocazione

Il Congresso Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione. Può essere ordinario o straordinario.

Il Congresso Nazionale ordinario o straordinario è composto dai delegati eletti a tale scopo nelle Associazioni Affiliate, individuati secondo criteri di proporzionalità e rappresentatività di cui all’art. 11. La seconda convocazione deve differire dalla prima di almeno 24 ore.

Il Congresso Nazionale straordinario deve essere convocato nelle ipotesi di cui al presente Statuto e tutte le volte in cui sia stata presentata motivata richiesta dal 10% degli associati ovvero dalla maggioranza assoluta dei componenti tutti della Direzione Nazionale.

La convocazione del Congresso Nazionale ordinario è fatta dal Presidente su deliberazione della Direzione Nazionale, con comunicazione di convocazione inviata per posta elettronica a tutti i Presidenti delle Associazioni Affiliate almeno 120 giorni prima dell’Assemblea. I Presidenti delle Affiliate provvedono a darne idonea pubblicità a tutti i soci. Nella convocazione saranno indicati l’ordine del giorno dei lavori, il luogo e l’ora di svolgimento del Congresso, tanto in prima che in seconda convocazione, nonché l’invito rivolto ai Presidenti delle Affiliate a provvedere, non oltre il 20° giorno antecedente il Congresso, all’invio dei nomi dei delegati.

La convocazione del Congresso straordinario è fatta secondo le regole di cui al comma precedente, ma i termini sono dimezzati.

Il Congresso Nazionale sia ordinario che straordinario è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 11 Criteri di individuazione dei delegati

I delegati al Congresso Nazionale sono nominati da ciascuna Associazione Affiliata secondo le modalità e i termini stabiliti nei rispettivi statuti e/o regolamenti. In ogni caso, tali termini devono sempre essere basati su principi democratici atti a garantire l’effettiva partecipazione di tutti gli associati.

Ad ogni Associazione Affiliata spettano 1 delegato fino a 500 iscritti, un ulteriore delegato fino al millesimo iscritto, a partire dal 1001 iscritto 1 delegato per ogni ulteriori 2000 iscritti o frazione di 2000. Si intendono per iscritti i soci con tessera ARCO valida al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di convocazione del Congresso Nazionale.

Le associazioni affiliate, nei termini previsti dall’art.10, comunicano all’Ufficio di Presidenza l’elenco nominativo dei delegati e degli eventuali supplenti.

Tutti i nomi degli aventi diritto al voto saranno resi noti per l’accredito entro i cinque giorni antecedenti al Congresso.

Art. 12 Competenze del Congresso Nazionale ordinario e straordinario

Il Congresso Nazionale ordinario e straordinario:

  1. elegge, con votazioni indipendenti una dall’altra, nel seguente ordine: i membri della Direzione Nazionale, i membri ed il Presidente del Collegio di Garanzia;
  2. delibera su tutti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
  3. discute ed approva le proposte di modifica dello Statuto nazionale;

Art. 13 Modalità di deliberazione dell’Congresso Nazionale

Salvo quanto previsto per le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento dell’Associazione, il Congresso Nazionale, ordinario e straordinario, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. La votazione avviene invece a scrutinio segreto quando richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 14 Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale di ARCO e, unitamente alla Direzione Nazionale, è responsabile nei confronti del Congresso Nazionale del funzionamento dell’Associazione. Detiene i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente Nazionale convoca e presiede la Direzione Nazionale e l’Ufficio di Presidenza, previa formulazione dell’ordine del giorno, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

Convoca, ogniqualvolta lo ritenga opportuno per esigenze di servizio, l’Ufficio di Presidenza. Convoca altresì il Congresso Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

Nei casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, ovvero dell’Ufficio di Presidenza, necessari ad evitare pregiudizi all’Associazione, con l’obbligo di sottoporli, a ratifica, nella loro prima riunione utile. Può delegare la firma per atti specifici.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente Nazionale è eletto dalla Direzione Nazionale.

Risulta eletto il candidato che ha riportato almeno la metà più uno dei voti presenti.

Nell’ipotesi in cui non sia stato raggiunto il quorum di cui al comma precedente si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 15 La Direzione Nazionale: composizione e convocazione

La Direzione Nazionale è composta 25 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale tra questi, sempre il Presidente Nazionale che la presiede e il Vicepresidente.

La Direzione Nazionale si riunisce:

    1. quando il Presidente Nazionale lo ritiene opportuno;
    2. quando viene avanzata esplicita richiesta da almeno 15

dei suoi componenti tutti.

La Direzione Nazionale deve riunirsi almeno due volte l’anno. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inoltrata agli aventi diritto a mezzo lettera o fax, o telegramma, o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. La Direzione è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti il Presidente, o chi  ne fa le veci, e la maggioranza dei componenti tutti; in seconda convocazione, non vi sono quorum costitutivi. Alle riunioni deve essere invitato il Collegio di Garanzia.

In caso di dimissioni di un Consigliere ovvero di un Consigliere assente per tre riunioni consecutive (salvo i casi di giustificato motivo scritto) che ne comporta l’automatica decadenza dalla Direzione Nazionale, gli stessi potranno essere sostituiti dalla Direzione Nazionale stessa con la nomina di nuovi consiglieri fino ad un massimo di 5 consiglieri durante l’intera legislatura.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto può essere delegato in ragione di una delega per consigliere presente.

Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni Affiliate.

Di ogni seduta della Direzione Nazionale viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dall’incaricato pro tempore alla verbalizzazione. Tale verbale viene conservato e reso conoscibile presso la sede legale dell’Associazione

Art. 16 Competenze della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale dirige ed amministra l’attività dell’Associazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea e ne cura l’attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali; in particolare, realizza i fini e le funzioni dell’Associazione. A tal fine:

  1. elegge il Presidente nazionale, riunendosi allo scopo immediatamente dopo la sua elezione in Congresso Nazionale e ogni qual volta lo richiedano le norme statutarie;
  2. nomina, su indicazione del Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e i membri dell’Ufficio di Presidenza e, in presenza di giustificato motivo, su indicazione del Presidente, revoca i medesimi, provvedendo contestualmente a sostituirli;
  3. si riunisce annualmente entro il 30 giugno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e di previsione predisposto dall’Ufficio di Presidenza; la mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza e della Direzione Nazionale;
  4. emana gli eventuali regolamenti dell’Associazione e le loro successive modificazioni;
  5. vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme dell’Associazione;
  6. stabilisce le quote e modalità di affiliazione, le quote di tesseramento e le sue modalità generali;
  7. autorizza il Presidente a stipulare accordi e convenzioni con Privati, Associazioni e Istituzioni Pubbliche, sia nazionali che estere, per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, nonché ratifica i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;
  8. assume, d’intesa con le Associazione Affiliate, tutte le iniziative di  ordine organizzativo volte ad assicurare la presenza e l’equilibrato sviluppo dell’Associazione, provvede a quanto espressamente attribuitole dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
  9. La Direzione Nazionale, tra un Congresso e l’altro, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri può apportare le modifiche al presente statuto limitatamente alle necessità resesi necessarie per adeguare lo stesso a intervenute disposizioni di legge.

Art. 17 Ufficio di Presidenza: nomina, composizione e convocazione

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da un numero di soci, da 2 a 6, eletti dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente.

L’Ufficio di Presidenza si riunisce quando lo ritiene opportuno e, comunque, in relazione alle materie indicate dall’art. 22 e 24.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo presiede. Il voto non è delegabile.

Di ogni seduta dell’Ufficio di Presidenza viene redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti conservato e reso conoscibile ai soci presso la sede legale dell’Associazione.

Art. 18 Decadenza dell’Ufficio di Presidenza

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti l’Ufficio di Presidenza, si avrà la decadenza dell’Ufficio stesso, che dovrà venire ricostruito dalla Direzione Nazionale, su proposta del Presidente, alla prima riunione utile appositamente convocata dal Presidente Nazionale.

Art. 19 Competenze dell’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza:

    1. accoglie, nella prima seduta utile, le domande di affiliazione di Circoli e Associazioni;
    2. è asservito alle funzioni di segreteria proprie del Presidente Nazionale;
    3. assolve alle funzioni di minuta coordinazione dell’Associazione, quando tale funzione non è destinata dallo Statuto o dai regolamenti ad altro organo;
    4. detiene ed archivia copia degli Statuti e dei Regolamenti elettorali nonché copia dei libri soci delle strutture Affiliate da aggiornarsi almeno una volta l’anno e comunque prima del Congresso Nazionale con finalità elettorali;
    5. amministra i fondi e il patrimonio dell’associazione secondo le previsioni di rendiconto approvato pro tempore.

Art. 20 Il Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da un Presidente e da due componenti effettivi e un supplente, in possesso di specifiche professionalità e conoscenze, eletti dal Congresso Nazionale ordinario, i quali possono essere scelti anche tra soggetti non iscritti all’Associazione. La durata in carica è di cinque anni; esso non decade in caso di decadenza della Direzione Nazionale.

Il Collegio di Garanzia è convocato presso la sede nazionale di ARCO ed è presieduto dal suo Presidente; decide a maggioranza assoluta.

Il Collegio di Garanzia ha il compito di:

  1. controllare la gestione contabile dell’Associazione;
  2. accertare la regolare tenuta della contabilità;
  3. redigere una relazione al rendiconto preventivo e consuntivo, nonché alle proposte di variazioni ai rendiconti stessi;
  4. ha funzioni di garanzia interpretativa delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione per tutti i livelli dell’Associazione.

Di ogni seduta del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO IV

Patrimonio, risorse e amministrazione

Art. 21 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

    • erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
    • eccedenze degli esercizi annuali;
    • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa.

Art. 22 Entrate

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
  • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • i contributi pubblici e privati;
  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata. Art. 23 Rendiconti

L’esercizio finanziario si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell’esercizio finanziario ARCO delibera il rendiconto consuntivo che, assieme alla relazione del Collegio di Garanzia, sono sottoposti alla Direzione Nazionale per l’approvazione nelle modalità previste dallo Statuto o dai regolamenti entro 6 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere pubblicizzati per il tramite dell’eventuale sito sociale o altre idonee forme di pubblicizzazione.

La Direzione Nazionale delibera la destinazione degli eventuali utili che, esclusa la quota di riserva, devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art.23 Retribuzioni

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, ARCO potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, in ogni caso dovrà essere garantito l’inquadramento a norma di legge.

Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento delle funzioni purché opportunamente documentate

Art. 24 Scioglimento

Lo scioglimento di ARCO può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato.

In caso di scioglimento il patrimonio di ARCO, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione ovvero ad una fondazione o ai fini di pubblica utilità generale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 Obbligazioni

Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO V

Norme finali

Art. 26 Clausola compromissoria, tentativo di conciliazione.

Tutti coloro che aderiscono a ARCO riconoscono l’assoluta necessità che le controversie comunque insorte tra soci e/o affiliati e tra questi e l’Associazione siano risolte nell’ambito di ARCO; si obbligano pertanto senza riserve di rimettere alla esclusiva cognizione di un media-conciliatore la soluzione delle controversie suddette, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria del Collegio di Garanzia. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del socio o della affiliata inadempiente.

Il media-conciliatore è regolato dal D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L’organismo è scelto in accordo tra le parti, in mancanza dalla parte che per prima ha adito la mediazione.

Art. 27 Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti valgono le leggi vigenti in materia.