Diritto d’asilo migranti LGBTI, svolta dalla Cassazione

Diritto d’asilo migranti LGBTI, svolta dalla Cassazione

Lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria

non possono essere negati a persone migranti che, in conseguenza della loro dichiarata omosessualità, corrono «rischi effettivi» per la loro incolumità una volta rimpatriati.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso dell’ivoriano Bakayoko Aboubakar S. contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva confermato il rigetto della richiesta presentata alla Commissione territoriale di Crotone.

Coniugato con due figli e di religione islamica,

l’uomo aveva dichiarato di essere «oggetto di disprezzo e di accuse da parte di sua moglie e di suo padre, imam del paese» per una relazione omosessuale, lamentando «la discriminazione e l’assenza di effettiva protezione delle persone omosessuali in Costa d’Avorio da parte delle autorità statali». Ma la Commissione aveva escluso che sussistessero i presupposti della protezione dato «l‘ambito strettamente familiare delle minacce» ma anche in considerazion del fatto che «in Costa d’Avorio, al contrario di altri Stati africani, l’omosessualità non è considerato un reato».

Per i giudici della Suprema Corte,

invece, «l’assenza di norme che vietino direttamente o indirettamente i rapporti tra persone dello stesso sesso non è, di per sé, risolutiva ai fini di escludere la protezione internazionale, dovendo altresì accertarsi se lo Stato, in tale situazione, non possa o voglia offrire adeguata protezione alla persona omosessuale e dunque se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, la minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona e dunque l’impossibilità di vivere nel proprio paese di origine, senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica, la propria condizione personale».

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